Nel presente articolo analizzeremo le verifiche e le manutenzioni che si rendono necessarie per mantenere in attività e funzione un carrello elevatore. A scanso di equivoci, cominciamo subito sgomberando il campo da una possibile fonte di confusione tra i termini sopra riportati ossia

  • Verifiche del carrello elevatore:
    • Le verifiche periodiche del carrello elevatore sono attività disciplinate dalla legge italiana (allegato VII dlgs 81/08 smi) e che possono essere svolte esclusivamente da alcuni enti (tipicamente le ASL o i cosiddetti organismi notificati al Ministero degli Interni); un elenco degli organismi che svolgono le attività di verifica è reperibile sul sito dell’ASL di Brescia anche se gli elenchi completi dei soggetti privati abilitati alle verifiche periodiche secondo allegato VII Dlgs 81/08 smi sono pubblicati periodicamente tramite decreto dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
    • i carrelli elevatori a braccio telescopico sono assoggettati a verifica ANNUALE da parte dell’ASL/ARPA (a seconda della Regione di immatricolazione) o di organismo notificato;
    • la verifica periodica si applica sia per i carrelli elevatori telescopici sia a braccio fisso che a braccio girevole;
    • Primo chiarimento …. Mentre il carrello elevatore a braccio telescopico è assoggettato a verifica periodica, il carrello elevatore a forche frontali, il cosiddetto MULETTO, NON è assoggettato a verifica periodica da parte di ASL o organismi notificati al Ministero del Lavoro, come è stato chiarito dalla Circolare numero 9 del 5 marzo 2013 del Ministero del Lavoro;
    • Il manutentore dei carrelli elevatori NON può essere il verificatore se no si genererebbe un conflitto di interessi legato al fatto che un manutentore-verificatore sarebbe portato a dare il via libera anche a propri errori di manutenzione; per tale motivo la legge italiana separa i 2 incarichi e prevede requisiti molto stringenti per i verificatori che si fanno garanti delle condizioni della macchina all’atto della verifica;
  • Manutenzioni del carrello elevatore:
    • La manutenzione è una attività che viene svolta da persona esperta secondo le indicazioni del costruttore con la frequenza stabilita dal costruttore ma non assoggettata a notifica a un organismo di vigilanza (cioè niente comunicazioni all’ASL o all’ARPA); il fine della manutenzione è garantire la massima funzionalità ed efficienza della macchina o il ripristino delle condizioni di massima funzionalità o efficienza; di fatto nella manutenzione può essere inclusa la riparazione mentre nella verifica viene verificato (appunto) se la macchina è conforme ai requisiti di legge o meno;
    • In pratica la manutenzione del carrello elevatore serve a mantenerlo in funzione ed efficienza o ripararla mentre la verifica serve a chiarire se il carrello ha ancora la caratteristiche per continuare a operare o deve essere assoggettato a una manutenzione;
    • La manutenzione è prevista periodicamente ma in questo caso la frequenza della manutenzione NON è definita dalla legge ma bensì dal costruttore.

 

COME FUNZIONA LA VERIFICA DEL CARRELLO ELEVATORE TELESCOPICO?

Le verifiche periodiche delle attrezzature in allegato VII Dlgs 81/08 smi sono disciplinate dal Decreto del Ministero del Lavoro dell’11 aprile 2011. In questo articolo NON ci occupiamo delle verifiche cosiddette “di primo impianto” o “di prima installazione” per le quali vigono disposizioni differenti, sempre richiamate dal medesimo decreto.
Le verifiche periodiche, come precedentemente chiarito, devono essere svolte SOLO PER CARRELLI ELEVATORI A BRACCIO TELESCOPICO.
Con la FREQUENZA prevista in allegato VII Dlgs 81/08 smi e con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei termini di verifica, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l’esecuzione delle verifiche periodiche, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione delle stesse.
Come chiarisce il decreto stesso e come verificabile dalla maggior parte dei moduli di richiesta presso le principali ASL, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto a cui intende rivolgersi per le verifiche nel caso in cui l’organo di controllo non sia in grado di ottemperare alla richiesta nei tempi previsti dalla legge. Ossia, se l’ASL non ce la fa, il datore di lavoro indica il nominativo dell’organismo notificato al quale intende rivolgersi per la verifica periodica del carrello elevatore a braccio telescopico.
A questo punto il datore di lavoro aspetta la comunicazione da parte dell’ASL o dell’organismo notificato e mette a disposizione le eventuali attrezzature o altri elementi richiesti da parte dell’ente incaricato della verifica. In pratica si viene avvisata prima del giorno della visita da parte dell’ente (ASL o organismo notificato) così non si riceve una visita a sorpresa. Si viene anche avvisati di che cosa è necessario produrre il giorno della verifica (ossia documenti, carichi eventuali da movimentare o quanto altro necessario).

E LE VERIFICHE TRIMESTRALI DI FUNI E CATENE DEL CARRELLO ELEVATORE????

Il riferimento delle verifiche trimestrali delle funi e catene viene fatto risalire al DPR 547/55 (parliamo di una legge risalente a 10 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale). Lungi da noi volere definire come errata una legge del 1955, come definito dall’articolo 71 comma 8 Dlgs 81/08 smi, “il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche (cfr. Linee Guida ISPESL) o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché (comma b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi”.
Così viene definito in allegato VI parte terza viene chiarito che la verifica delle catene è trimestrale (ogni 3 mesi) in mancanza delle indicazioni del costruttore nel libretto d’uso e manutenzione o più formalmente:

  • 3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.

Tuttavia tale indicazioni era a valere sui carriponte, pertanto potrebbe non essere applicata sui carrelli elevatori. Con i mezzi attualmente in commercio (quanto meno per i carrelli elevatori costruiti successivamente alla Prima Direttiva Macchine (DPR 459/96 in attuazione della Direttiva 98/37/CE) si fa molto più semplicemente riferimento alle indicazioni fornite dal costruttore sul Libretto di uso e manutenzione. Se poi nel Libretto di uso e manutenzione la frequenza è definita come annuale, nulla vieta di estendere il controllo a trimestrale. Anzi, ne potremmo trarre un vantaggio grazie al beneficio previsto dal modulo OT24 INAIL che permette di ottenere una riduzione del tasso di tariffa INAIL fino al 33% per interventi di miglioramento delle condizioni di Sicurezza in Azienda.

MANUTENZIONI PERIODICHE DEL CARRELLO ELEVATORE

Una fonte interessante di indicazioni per la manutenzione del carrello elevatore a braccio telescopico è il documento ISPESL definito LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO PERIODICO DELLO STATO DI MANUTENZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE, un corposo manuale di 50 pagine nel quale l’allora ISPESL fornisce indicazioni operative sulle tipologie di controlli da eseguire. Il documento in questione, per quanto antecedente al più attuale Dlgs 81/08smi, presenta indicazioni ancora attuali, oltre che di natura tecnica per le manutenzioni periodiche del mezzo. A titolo di esempio riportiamo di seguito un passaggio inerente la famigerata verifica delle catene:

“l’allungamento massimo ammesso su catena tesa (nella condizione senza carico) non deve essere superiore al 2%. La misurazione deve essere effettuata su un minimo di 10 maglie e nella zona di massima usura che generalmente è il tratto della catena al di sopra delle pulegge quando la piastra portaforche è sollevata in assetto di marcia”.
Tra le altre, il documento in questione presenta non solo indicazioni operative ma anche check list per il controllo periodico dei carrelli elevatori che risultano essere un supporto molto utile per l’esecuzione dei controlli di avvenuta manutenzione.